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Prescrizione tributi erariali: la Corte costituzionale conferma il termine decennale per la riscossioneLunedì 29/06/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con la Sentenza n. 85, depositata il 19 maggio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate sull’articolo 2946 del codice civile. È così confermata l’applicazione del termine ordinario di prescrizione ai crediti tributari dello Stato, tra cui IRPEF, IVA e IRES. La questione era stata rimessa alla Consulta dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nell’ambito di un giudizio relativo all’impugnazione di una cartella esattoriale. Secondo il giudice rimettente, il termine decennale avrebbe determinato un’irragionevole disparità rispetto ad altri crediti tributari e pubblici soggetti a prescrizione quinquennale, come l’IMU e i crediti previdenziali. Sarebbe stato inoltre leso il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, poiché il termine di dieci anni risultava sproporzionato rispetto ai tempi, normalmente molto più brevi, necessari all’Erario per interrompere la prescrizione anche tramite strumenti telematici. Crediti erariali e IMU non sono comparabiliNel respingere le censure, la Corte costituzionale ha rilevato che tributi erariali e IMU presentano natura diversa e non sono quindi tra loro comparabili. In particolare, l’IMU è un tributo periodico e, proprio per questa caratteristica, soggiace al termine di prescrizione breve previsto dal codice civile. La scelta del termine spetta al legislatoreLa Corte ha ribadito che la determinazione della durata della prescrizione rientra nella discrezionalità del legislatore, chiamato a bilanciare l’interesse dell’amministrazione alla riscossione con l’affidamento maturato dal contribuente in caso di inerzia del Fisco. È stata infine esclusa anche la violazione del principio di ragionevole durata del processo: la prescrizione, ha precisato la Consulta, appartiene al diritto sostanziale e non incide sulla disciplina processuale. Fonte: https://www.cortecostituzionale.it |
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