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Frontalieri Italia-Svizzera: la sede del datore può essere fuori area

Venerdì 26/06/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Nuovi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regime fiscale riservato ai lavoratori frontalieri nell’ambito dell’accordo Italia-Svizzera.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in materia di lavoratori frontalieri nell'ambito dell'accordo fiscale Italia-Svizzera del 2020: la sede del datore di lavoro non deve necessariamente trovarsi all'interno dell'area di frontiera, purché il lavoratore svolga concretamente la propria attività in quella zona.

Il regime fiscale previsto dall'accordo del 2020



L'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera, entrato in vigore nel 2020, ha ridisegnato il trattamento fiscale dei lavoratori che abitano in prossimità del confine e prestano servizio nell'altro Stato. Il regime prevede una tassazione condivisa tra i due Paesi, con aliquote agevolate rispetto alla tassazione ordinaria. Finora restava aperta una questione interpretativa fondamentale: se anche la sede del datore di lavoro dovesse trovarsi nella zona frontaliera svizzera o italiana.

La risposta dell'Agenzia chiarisce che il requisito geografico si applica esclusivamente al lavoratore, che deve svolgere fisicamente la propria attività nell'area di frontiera. Il datore, invece, può avere sede in qualsiasi parte dello Stato estero (Svizzera o Italia) senza che questo pregiudichi l'applicabilità del regime agevolato.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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