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IVA al 10% per gli accumulatori fotovoltaici: esclusa l’agevolazione per gli impianti già in funzioneMercoledì 21/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento IVA per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo collegati a impianti fotovoltaici esistenti. Esaminati i requisiti per applicare l’aliquota agevolata alle forniture destinate allo stoccaggio dell’energia elettrica. Il caso: un sistema di accumulo collegato al fotovoltaicoCon la Risposta n. 181 del 15 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di una società che produce energia elettrica da fonte solare e intende installare presso il proprio sito un sistema di accumulo elettrochimico (Battery Energy Storage System, BESS), destinato a operare in combinazione con un impianto fotovoltaico già autorizzato, allacciato e funzionante. Il sistema, oggetto di un unico contratto di fornitura e installazione, è progettato per immagazzinare sia l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico sia quella prelevata dalla rete elettrica nazionale. La società ritiene applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10% all’intero corrispettivo, richiamando le disposizioni della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. A sostegno della propria posizione, evidenzia l’unitarietà dell’infrastruttura e la sua integrazione funzionale con l’impianto di produzione esistente. Le conclusioni dell’Agenzia delle EntrateL’Amministrazione finanziaria esclude l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alla cessione del sistema di accumulo oggetto dell’interpello, ritenendo applicabile l’aliquota ordinaria. Il chiarimento si fonda sulla distinzione tra produzione e stoccaggio dell’energia elettrica. La normativa richiamata dall’Agenzia, in particolare i numeri 127-quinquies) e 127-sexies) della Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972, prevede l’aliquota ridotta per determinati impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica e per i beni forniti per la loro costruzione, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati. Come precisato nei precedenti documenti di prassi, per beneficiare dell’agevolazione i beni devono essere finiti e acquistati per essere direttamente impiegati nella realizzazione dell’impianto. Non è sufficiente che risultino utili, connessi o funzionali all’attività del soggetto che lo utilizza. L’agevolazione può inoltre riguardare gli interventi di ampliamento, considerati come una nuova costruzione parziale, ma non le semplici migliorie o modifiche dell’impianto esistente. Nel caso esaminato, il sistema BESS svolge una funzione di immagazzinamento e successivo rilascio dell’energia, senza produrla. L’Agenzia rileva quindi che, sebbene sia funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico, costituisce un’infrastruttura tecnicamente distinta da quest’ultimo. Inoltre, l’impianto di produzione è già in esercizio ed è in grado di generare energia elettrica anche senza l’accumulatore, che non può pertanto essere qualificato come componente destinato alla sua realizzazione né come ampliamento o nuova costruzione parziale. L’Agenzia ritiene dunque che la cessione del sistema di accumulo non possa beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 10%, con conseguente applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% prospettata dal fornitore. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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