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Buoni benzina per chi lavora la domenica: quando rientrano nei fringe benefit

Venerdì 30/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei benefit riconosciuti ai dipendenti che lavorano ordinariamente la domenica nell’ambito di un piano di welfare aziendale. Al centro della risposta, le condizioni per l’applicazione delle regole sui fringe benefit e i limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente.

Con la Risposta n. 189 del 23 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento fiscale e contributivo dei buoni carburante e dei buoni spesa multiuso che un’impresa intende riconoscere ai lavoratori impegnati ordinariamente nel servizio domenicale.

La società istante, affidataria di servizi pubblici essenziali non interrompibili, intende introdurre per il biennio 2026-2027 un sistema di welfare aziendale destinato al personale che svolge regolarmente attività lavorativa la domenica. I benefit sarebbero erogati mensilmente, sulla base di fasce di appartenenza individuate in funzione dell’organizzazione del servizio e della frequenza del lavoro domenicale richiesta.

L’iniziativa, secondo quanto rappresentato dalla società, mira a sostenere il benessere dei dipendenti e la conciliazione tra vita personale e lavorativa. Le erogazioni non sarebbero finalizzate a incentivare la performance individuale, né costituirebbero corrispettivi per prestazioni lavorative o premi di produttività o risultato.

Il trattamento fiscale dei fringe benefit e la conclusione dell'Agenzia Entrate



Nel proprio esame, l’Agenzia richiama l’articolo 51 del TUIR, che stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e disciplina, al comma 3, il regime fiscale dei beni e servizi concessi ai lavoratori.

Il documento richiama inoltre i chiarimenti di prassi relativi ai buoni carburante e ai voucher, evidenziando che il valore dei beni e dei servizi riconosciuti come fringe benefit deve essere verificato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa applicabile al periodo d’imposta.

Sulla base degli elementi rappresentati dalla società, assunti acriticamente nell’ambito dell’interpello, l’Agenzia ritiene che i buoni carburante e i buoni spesa multiuso previsti dal piano di welfare aziendale rientrino tra i fringe benefitdisciplinati dall’articolo 51, commi 3 e 3-bis, del TUIR.

Di conseguenza, i benefit non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi, entro il limite complessivo previsto dalla normativa vigente nel periodo d’imposta di riferimento.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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