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Concordato preventivo biennale 2026-2027: nessuna esclusione con ISA diversi tra professionista e associazione

Giovedì 29/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la Risposta n. 191 del 23 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione delle cause di esclusione dal concordato preventivo biennale per i professionisti che esercitano attività individuale e partecipano contemporaneamente a un’associazione professionale, alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 148/2026 (decreto "Omnibus").

Il caso esaminato riguarda un notaio che esercita la libera professione individualmente e partecipa a un’associazione professionale costituita da altri notai, operante esclusivamente nella gestione delle esecuzioni immobiliari e delle vendite delegate dal giudice.

Il professionista, già aderente al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024-2025, intende rinnovare l’adesione per il 2026-2027 e chiede se l’adesione sia possibile anche senza quella dell’associazione e degli altri associati.

L’istante ritiene che la natura circoscritta dell’attività associativa impedisca trasferimenti di reddito tra l’attività individuale e quella svolta dall’associazione, escludendo quindi l’applicazione delle cause ostative previste dalla normativa.

Le modifiche normative alle cause di esclusione dal CPB



Nel parere, l’Agenzia richiama le modifiche apportate dall’articolo 28 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, alle lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 13/2024, applicabili a partire dal biennio d’imposta 2026-2027.

Le disposizioni riguardano, rispettivamente, i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e partecipano contemporaneamente a un’associazione professionale o a una società tra professionisti, e gli enti associativi che intendono aderire al CPB senza che tutti i soci o associati interessati aderiscano individualmente.

A seguito delle modifiche, le cause di esclusione non operano quando il professionista e l’associazione o società partecipata esercitano attività economiche riconducibili a indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) differenti.

Nel caso esaminato, dalle informazioni presenti nella banca dati dell’Amministrazione finanziaria risulta che il notaio abbia presentato, per il periodo d’imposta 2024, il modello ISA DK01U, relativo all’attività degli studi notarili, associato al codice ATECO 69.10.20 ("Attività notarili").
L’associazione professionale ha invece presentato, per lo stesso periodo d’imposta, il modello ISA DK30U, relativo alle attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili, associato al codice ATECO 69.10.30 ("Attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili").

Sulla base di questi elementi, l’Agenzia ritiene che, a condizione che siano correttamente applicati gli ISA e i codici ATECO e che le attività del professionista e dell’associazione continuino a essere riconducibili a ISA differenti, non trovi applicazione nei confronti del notaio la causa di esclusione prevista dalla lettera b-quinquies).

Di conseguenza, nei termini indicati e sulla base degli elementi rappresentati nell’istanza, il professionista può accedere alla proposta di concordato preventivo biennale per il 2026-2027 indipendentemente dall’eventuale adesione dell’associazione partecipata.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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