Telefono e Fax
Tel: 0105305401 Fax: 0105536949
Consulenza d'impresa & Revisione legale  

Prestazioni artistiche in Italia: ritenuta del 30% per artisti non residenti

Giovedì 12/03/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la Risposta a interpello n. 66 del 5 marzo l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei compensi percepiti da un artista non residente per prestazioni artistiche svolte nel territorio dello Stato. 

Il caso riguarda un cantante lirico residente all’estero che ha stipulato un contratto con un teatro italiano per alcune rappresentazioni. Il compenso è stato pagato con applicazione della ritenuta del 30% da parte del teatro, in qualità di sostituto d’imposta. L’artista riteneva che, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni con il proprio Stato di residenza, tali redditi dovessero essere tassati esclusivamente all’estero e che quindi la ritenuta applicata in Italia fosse rimborsabile.

Prestazioni artistiche in Italia e territorialità del reddito
L’Agenzia ricorda che, secondo quanto previsto dal TUIR, i compensi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo svolte nel territorio dello Stato si considerano prodotti in Italia. Pertanto, quando le prestazioni artistiche sono effettuate nel nostro Paese, i relativi compensi generano redditi di lavoro autonomo imponibili in Italia e i sostituti d’imposta devono applicare una ritenuta a titolo d’imposta del 30%.

La Convenzione contro le doppie imposizioni, inoltre, attribuisce una potestà impositiva concorrente sia allo Stato di residenza sia allo Stato in cui la prestazione è svolta. Di conseguenza, se la Convenzione preserva la potestà impositiva dell’Italia, non è possibile ottenere il rimborso delle ritenute applicate, mentre l’eventuale doppia imposizione dovrà essere risolta dallo Stato di residenza del contribuente.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
News on line
Oggi
Entro il 30 aprile potrà essere presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies...
 
Oggi
La Cassazione ribadisce che, entro il quinquennio previsto dalle norme fiscali, solo l’ex liquidatore...
 
Oggi
Un commercialista può fare prestazioni gratuite senza rischiare accertamenti fiscali, e le dichiarazioni...
 
Ieri
Nuovi chiarimenti sul trattamento fiscale dei costi di telefonia quando sono sostenuti nell’ambito...
 
Ieri
In data 6 marzo 2026 il MEF (Dipartimento delle Finanze) ha emanato il decreto con l’aggiornamento...
 
altre notizie »
 

Traverso & Partners

Traverso & Partners

Via Roma 2 - 16121 Genova (GE)

Tel: 0105305401 - Fax: 0105536949

Email: info@traversopartners.com

P.IVA: 01696540994

Via Tortona 33 - 20144 Milano (MI)

Email: info@traversopartners.com

Pagina Twitter