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Le indennità di servitù rientrano nei redditi diversi

Giovedì 12/02/2026, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Con la risposta n. 289 del 7 novembre 2025 l’Agenzia Entrate ha ribadito che, a partire dal 1° gennaio 2024, le somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, che in passato potevano rientrare tra le plusvalenze (lettera b articolo 67, comma 1, Tuir), sono ora tassate come redditi diversi (lettera h).

Sono pertanto da considerarsi superati i chiarimenti contenuti nella circolare n. 194/1998, che escludeva dalla tassazione le indennità di servitù, in quanto il contribuente conservava la proprietà del bene.

La modifica deriva dal fatto che la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 92, legge n. 213/2023) ha ampliato la portata della lettera h), includendo esplicitamente anche i redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento, come il diritto di superficie o la servitù. Contestualmente, è stato modificato anche l’articolo 9, comma 5, del Tuir, il quale prevede ora che, ai fini delle imposte sui redditi, le regole relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche agli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, salvo diversa previsione normativa. Questa equiparazione tra proprietà e diritti reali di godimento vale solo per le cessioni, non per le costituzioni. La costituzione di tali diritti genera reddito imponibile per l’intero importo percepito, e non una plusvalenza.
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