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Espropriazione e imposta di registro: per la Cassazione l’aliquota è dell’1%

Venerdì 04/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Cassazione chiarisce il corretto trattamento fiscale delle sentenze emesse nei giudizi di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima.

Il contenzioso sull’imposta di registro

Con l’Ordinanza n. 24489 del 5 agosto 2026 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, è intervenuta sul tema dell’imposta di registro applicabile alle sentenze che determinano l’indennità di espropriazione, ribadendo che tali provvedimenti sono soggetti a tassazione proporzionale nella misura dell’1%.

La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva applicato l’imposta di registro nella misura del 3% a una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, pronunciata nell’ambito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione. La sentenza aveva determinato l’indennità in circa 939 mila euro.

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna aveva accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo invece applicabile l’imposta in misura fissa, in quanto il provvedimento non conteneva una condanna al pagamento di somme, né un trasferimento o un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione davanti alla Cassazione, contestando l’applicazione della misura fissa.

La Cassazione: si tratta di un accertamento di diritti patrimoniali



La Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura dell’Amministrazione, ma ha escluso anche la correttezza della tassazione al 3%. Richiamando un principio già affermato in precedenti pronunce, la Cassazione ha precisato che "la decisione che, all’esito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, accerti l’esatto ammontare dell’indennità e ne disponga il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, ha natura di sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non di condanna".

Ne consegue l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale dell’1%, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

La Corte ha inoltre chiarito che l’ordine di deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti non determina, di per sé, un trasferimento di ricchezza in favore dell’espropriato: si tratta di un adempimento funzionale al procedimento espropriativo, che consente anche ai terzi creditori di far valere eventuali diritti sull’indennità. L’espropriato potrà ottenere lo svincolo della somma solo successivamente, al termine della procedura e previa specifica istanza e autorizzazione amministrativa.

La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo direttamente nel merito, ha rideterminato l’imposta di registro nella misura dell’1% sulla base imponibile, accogliendo solo parzialmente il ricorso originario dei contribuenti. Le spese dei tre gradi di giudizio sono state compensate.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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