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CNDCEC: nuovi chiarimenti sulla liquidazione degli onorari

Lunedì 08/07/2024, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con il Pronto Ordini n. 51 del 1 luglio 2024 il CNDCEC ha risposto a due quesiti in materia di liquidazione di onorari degli iscritti.

Con il primo quesito è stato chiesto se possa costituire comportamento concludente in ordine all’accettazione di un preventivo, avente ad oggetto i compensi per l’attività di “asseverazione di crediti edilizi”, la condotta del cliente che, dopo aver ricevuto via e-mail il detto preventivo, senza accettarlo formalmente, abbia affidato all’iscritto varie pratiche di asseverazione e abbia provveduto al pagamento solo di alcune fatture emesse in conformità al preventivo.

Sul punto il CNDCEC ha chiarito che, in linea di principio, è possibile ritenere che l’accettazione della proposta contrattuale possa manifestarsi anche per comportamenti concludenti da parte del cliente, tra cui può annoverarsi anche l’affidamento dell’incarico successivamente alla ricezione di un preventivo. Tuttavia, l’indagine di fatto sui comportamenti del cliente non può che essere rimessa, caso per caso, all’Ordine.

Con il secondo quesito è stata richiesta quale condotta debba tenere l’Ordine nell’ipotesi in cui riceva una richiesta di opinamento di parcella di compensi professionali in cui solo per alcune attività i compensi indicati dall’iscritto risultano conformi ai parametri di cui al D.M. 140/2012, mentre per altre no, essendo indicati compensi più elevati.

Il CNDCEC ha premesso che la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine, che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge.
DI conseguenza l’Ordine, rilevata l’incongruità rispetto ai parametri del D.M. n. 140/2012 delle singole voci di attività, dovrà ricondurre il relativo compenso agli importi indicati dal detto D.M. e, di conseguenza, emettere un parere di congruità per un importo più basso rispetto a quello indicato dall’iscritto. Ciò, salvo che i compensi indicati in importo maggiore rispetto al D.M. n. 140/2012 siano stati espressamente accettati per iscritto dalla parte assistita, essendo noto che la pattuizione del compenso è libera.

Fonte: https://commercialisti.it
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