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Disservizi nella raccolta rifiuti: tassa ridottaMartedì 15/10/2019, a cura di TuttoCamere.it
L'art 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993 (recante " Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n 421, concernente il riordino della finanza territoriale") stabilisce che: «se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al primo comma, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2» (cioè in misura non superiore al 40% della tariffa). Lo ha confermato la Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 22767/19 depositata il 12 settembre 2019, ribadendo un recente orientamento giurisprudenziale (Cass. 3265/2019). Per scaricare il testo della sentenza n. 22767/19 clicca qui. Fonte: https://www.tuttocamere.it |
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